SOS Gaia
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Il TAR dà ragione alle associazioni animaliste e ambientaliste.
Condannata la Città Metropolitana di Torino

Comunicato stampa del Tavolo Animali & Ambiente
Torino, 8 febbraio 2019

Stop al controllo cruento del cinghiale

Il Tavolo Animali & Ambiente apprende con soddisfazione la sentenza del  TAR Piemonte che riconosce le ragioni del ricorso presentato da LAC – LAV – OIPA – SOS GAIA contro i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino in tema di controllo della specie cinghiale. Si tratta del quarto pronunciamento sfavorevole  consecutivo dei Giudici Amministrativi  su questo tema per la  Città Metropolitana di Torino. Pur ritenendo il ricorso “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”, avendo il programma cinghiale 2018 esaurito il suo effetto, il TAR ha stabilito due principi importantissimi:

1. Gli abbattimenti degli animali possono effettuarsi solo se non esistono metodi incruenti.
Solo qualora l’ISPRA verifichi l’inefficacia dei metodi ecologici è possibile attuare abbattimenti.
Riprendendo le osservazioni dell’ISPRA e della stessa Città Metropolitana, il TAR riconosce che il  ricorso esclusivo agli abbattimenti non rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e che gli obiettivi di riduzione degli impatti potranno essere raggiunti più efficacemente se si ricorresse anche a strumenti di prevenzione, coerentemente con le indicazioni  normative che impongono un prioritario ricorso a metodi incruenti di prevenzione dei danni. La stessa Città Metropolitana riconosce che laddove sono stati adottati, i “dissuasori” si sono rilevati efficaci, tanto da comportare una riduzione dei danni alle colture.  Noi questo lo sosteniamo da anni.
Da anni le associazioni sostengono che la  causa prima  dei danni  del cinghiale all’agricoltura è la caccia !

2. La LR 9/2000 sul controllo del cinghiale è costituzionalmente illegittima.
Cacciatori, selecontrollori, tutor, volontari non possono effettuare interventi di controllo!
La Legge Regionale 9/2000 è stata superata dalla nuova normativa regionale e il TAR ha diffidato la Città Metropolitana dall’applicarla poiché tale legge non prevede il parere obbligatorio di ISPRA e autorizza soggetti diversi da quelli previsti dalla legge nazionale ad effettuare gli abbattimenti.
I Giudici hanno richiamato le numerose sentenze della Corte Costituzionale che affermano la tassatività, non ampliabile, dei soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo a norma dell’art.19 della L. 157/1992, cioè le guardie dipendenti delle province.   “Qualora non si fosse pervenuti ad un giudizio di improcedibilità il collegio avrebbe certamente  sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 9/2000 dinanzi alla Corte  Costituzionale, attivando un giudizio dall’esito pressoché scontato visti i precedenti in termini  della stessa Corte” scrivono i Giudici.
Vista la fondatezza del ricorso il TAR  ha condannato la Città Metropolitana a rimborsare alle associazioni animaliste le spese di lite che ha fissato in €. 4.000.00 (quattromila) oltre ad accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ora ci aspettiamo, dopo ben quattro pronunciamenti negativi,  un cambio di rotta di 180 gradi da parte della Città Metropolitana, l’abbandono degli interventi cruenti e il chiodo per appendere i fucili dei cacciatori. Questa del TAR è una sentenza esemplare che preannuncia,  tra  un mese o poco più, analogo esito della recente delibera regionale sul tema, visto l’orientamento consolidato dei Giudici amministrativi.     I problemi ambientali non si risolvono a fucilate.

  Per il Tavolo Animali & Ambiente:
Roberto Piana
Vice presidente nazionale LAC



8 febbraio 2019

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