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Come orientarsi tra leggi e decreti sugli animali meno tutelati

Le leggi riguardanti gli animali hanno quasi sempre percorsi legislativi complessi prima di arrivare alla loro conclusione. Non è da meno la legislazione riguardante il mantenimento degli animali esotici in Italia.

Nuove norme per la detenzione degli animali esotici

Il percorso inizia nel 2021 con la legge n. 53 di delegazione europea 2019-2020, cioè recepimento di norme europee, che aveva previsto il divieto di detenzione, importazione e vendita degli animali esotici e selvatici, una normativa tuttavia non immediatamente esecutiva poiché una formulazione così generica non poteva certo trovare applicazione pratica, servivano atti successivi. Che sono arrivati con i Decreti legislativi 134 135 136 del 5 agosto 2022 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2022.

Neppure adesso però si è arrivati al termine, occorreranno altri decreti per avere la certezza delle norme relative alla detenzione degli animali esotici. Infatti il nodo fondamentale, ovvero il destino degli animali esotici in Italia, è collegato da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo 135 in quanto, secondo l’articolo 5, il Ministero della Salute dovrà emanare entro il 27 ottobre la lista “positiva” delle specie di animali esotici che sarà possibile detenere e commerciare. La lista già adottata o in via di adozione in 6 paesi dell’Unione Europea sarà compilata in base “al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche, etologiche”. Invece l’articolo 4 prevede che entro il 27 marzo 2023 a firma del Ministero della Transizione Ecologica sia redatta la lista “negativa” che amplierà il numero delle specie già vietate dal decreto 19.4.98 indicando “tutte le specie che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica  per la biodiversità nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni”.

Chi detiene uno degli animali delle specie vietate non potrà farlo riprodurre ma potrà tenerlo fine alla fine della vita biologica. I possessori dovranno denunciarne la presenza in prefettura entro il 27 dicembre 2022. I negozi hanno tempo fino al 27 settembre 2023 per mettersi in regola  con identificazione degli animali e formazione degli operatori.

I circhi e le mostre faunistiche viaggianti, in attesa dell’entrata in vigore della legge delega che ne prevede il divieto di utilizzo, dal 27 settembre 2022 non potranno far riprodurre gli animali delle specie vietate e non potranno acquisirne altri.

Le norme sono estese anche agli ibridi risultanti dall’incrocio di specie o sottospecie diversa prescindere dalle generazioni di incrocio. Vietate le chimere come incroci di leoni e tigri, o le sottospecie di tigri oggi molto presenti nei circhi italiani.

In caso di violazione è sempre disposta la confisca degli animali “anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa”; previsto l’arresto fino a sei mesi o ammenda da 20mila a150mila euro (sanabili in 40mila).

È evidente che il giudizio definitivo dipenderà dal contenuto delle due liste, quella positiva e quella negativa, poiché il vero effetto scaturirà da quante e quali specie saranno permesse o vietate e su questi elementi si può prevedere che si concentrerà lo scontro tra i difensori degli animali e i settori economici interessati, commercianti e allevatori in primis, chiaramente orientati a allargare il più possibile le specie permesse.

Altre norme previste sono l’istituzione dell’anagrafe unica nazionale di cani e gatti, delle strutture e degli operatori che detengono a qualsiasi titolo e tutti gli altri animali - anche quelli ex da reddito – saranno identificati e registrati nella banca dati nazionale anche per realizzare maggiori e più efficaci controlli sulle loro condizioni e le strutture che li ospitano.

Non si può non rilevare come a distanza di anni dalla legge 181 del 1991 che istituiva l’identificazione obbligatoria dei cani, le regioni non siano state in grado di mettere in collegamento i reciproci sistemi computerizzati e permettere di rintracciare un cane emigrato in un’altra regione. Si spera che finalmente si superino gli ostacoli e le resistenze che più enti regionali hanno surrettiziamente sollevato impendendo di realizzare una rete nazionale.

Interessante e positiva la previsione dell’identificazione obbligatoria e della certificazione veterinaria degli animali in vendita in internet, sperando che serva a controllare e contenere una vera e propria piaga in aumento che mette a rischio la salute degli animali e può dare adito a truffe di vario tipo.

Una considerazione è sicuramente doverosa: come sempre le leggi sono strumenti che, per essere efficaci e veramente operative richiedono attenzioni e  si deve sperare, e verificare, che gli organi addetti alla vigilanza siano adempienti ai loro doveri in quanto, a distanza di 30 anni, rimangono ancora molte situazioni, anche nelle regioni del Nord e non solo del Sud, dove la suddetta legge 181 è disattesa o mal applicata.

 

Enrico Moriconi, Medico Veterinario, Consulente Etologia e Benessere animale, Già Dirigente SSN, Già Garante Diritti Animali Regione Piemonte

 
4 ottobre 2022

 

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