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CITTA' DI TORINO SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTI MUNICIPALI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO ANIMALISTA

Regolamento n. 323 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2007 (mecc. 2007 03333/021) esecutiva dal 24 settembre 2007.

INDICE

Articolo 1 - Istituzione Articolo 2 - Insediamento Articolo 3 - Organi della Consulta Articolo 4 - Assemblea: composizione Articolo 5 - Assemblea: funzionamento Articolo 6 - Presidente e Vicepresidente Articolo 7 - Commissioni di lavoro Articolo 8 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea Articolo 9 - Diritti e doveri Articolo 10 - Funzionamento della Consulta Articolo 11 - Modifica del Regolamento Articolo 12 - Norme Transitorie

 

Articolo 1 - Istituzione

1. Ai sensi dell'articolo 12, quarto comma dello Statuto della Città e dell'articolo 6 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città, è istituita la Consulta Comunale del Volontariato Animalista con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali. 2. Nelle sue funzioni consultive la Consulta esprime parere non vincolante sulle deliberazioni della Città che riguardano il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali. A tal fine il Settore competente trasmette al Presidente della Consulta il testo delle proposte di deliberazione di cui al precedente comma per l'espressione del parere. Il parere, deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste al successivo articolo 5, deve essere trasmesso in forma scritta, firmato dal Presidente, al Settore competente, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del testo della proposta di deliberazione. In caso di urgenza motivata, il parere deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni. 3. Il parere della Consulta sarà riportato nelle premesse della deliberazione.

Articolo 2 - Insediamento

1. La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.  

Articolo 3 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente.  

Articolo 4 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è costituita dalle Associazioni di volontariato animalista che perseguono per statuto la tutela ed il benessere degli animali, che operino da almeno due anni sul territorio cittadino e siano iscritte presso la sezione provinciale della Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato oppure al Registro delle Associazioni della Città di Torino. 2. Prima dell'insediamento della Consulta le associazioni di cui al comma uno, formulano domanda di ammissione alla Consulta. La domanda deve essere redatta in forma scritta su carta intestata dell'Associazione a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza del designato. La domanda, da inoltrarsi al Settore competente, per essere accolta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) iscrizione alla sezione provinciale della Provincia di Torino del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato; b) Statuto dell'Associazione; c) relazione sulle iniziative e gli interventi finalizzati alla tutela del benessere animale e ai loro diritti, realizzati dall'Associazione sul territorio della città di Torino negli ultimi 2 anni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione stessa; adeguatamente documentati. 3. La composizione della Consulta è approvata con determina del Dirigente del Settore Competente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 4. Eventuali successive domande di ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno. Le domande devono essere indirizzate al Presidente della Consulta che le sottopone all'Assemblea per la verifica della completezza della documentazione e le invia al Settore competente. La nuova composizione della Consulta è approvata con successiva determina del Dirigente del Settore Competente, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Qualora il Dirigente riscontrasse la mancanza totale o parziale dei requisiti di ammissione ovvero l'incompletezza della documentazione, ne da motivata comunicazione scritta al Presidente.  

Articolo 5 - Assemblea: funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea o di un Dirigente, o suo delegato, della Civica Amministrazione. 2. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione, che può avvenire anche ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni che propongono la modifica del presente regolamento di cui al successivo articolo 11. Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. 4. Le sedute delle Assemblee sono documentate da verbali sintetici che riportino i punti all'ordine del giorno, gli elementi salienti della discussione e le decisioni assunte. La stesura dei verbali è effettuata dal Segretario, nominato dal Presidente, secondo quanto previsto al successivo articolo 6 comma 5. Al termine di ogni seduta il Presidente o in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente, da lettura del verbale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Segretario provvede alla trasmissione dei verbali all'Ufficio Tutela Animali che ne cura l'archiviazione. 5. Al termine di ogni riunione l'Assemblea può decidere la data e l'ordine del giorno della seduta successiva e li trasmette, tramite il Segretario, all'Ufficio Tutela Animali che provvede alla convocazione secondo quanto previsto al successivo articolo 10 comma 4. 6. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la Civica Amministrazione. 7. La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, può richiedere un incontro con uno o più componenti della Giunta Comunale ovvero l'audizione alla/e Commissione/i Consiliare/i competente/i. 8. La Consulta, su decisione dell'Assemblea, può organizzare riunioni sui temi specifici, invitando rappresentanti di enti e associazioni direttamente interessati, senza oneri di spesa per la Civica Amministrazione.  

Articolo 6 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta sono eletti a maggioranza assoluta fra i componenti dell'Assemblea nella seduta di insediamento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Se dopo tre votazioni non si è raggiunta la maggioranza, l'Assemblea viene riconvocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dopo 15 giorni con lo stesso ordine del giorno. Nella seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti purché si raggiunga la presenza legale della metà più uno dei componenti. 2. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica 2 anni e alla scadenza possono essere rieletti una sola volta. 3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. 4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e vigila sull'andamento dei lavori della Consulta. 5. Il Presidente, nella stessa seduta in cui è eletto, provvede alla nomina del Segretario, scelto fra i membri dell'Assemblea, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dal precedente articolo 5 commi 4 e 5 e quant'altro il Presidente ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente, all'inizio della seduta dell'Assemblea, nomina un Segretario supplente. 6. L'Assemblea può sfiduciare il Presidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di voto. 7. L'Assemblea può sfiduciare il Vicepresidente con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata a maggioranza degli aventi diritto di voto. 8. In caso di dimissioni, presentate all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Presidente, il Vicepresidente o in sua assenza il membro dell'Assemblea più anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente, che deve essere messa all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia. 9. In caso di dimissioni, presentate all'Assemblea che ne prende atto, o di sfiducia del Vicepresidente, il Presidente, o in sua assenza il membro dell'Assemblea più anziano d'età, mette all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Vicepresidente nella prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia.  

Articolo 7 - Commissioni di lavoro

1. La Consulta può istituire al suo interno Commissioni di lavoro su specifici temi, anche su richiesta della Civica Amministrazione. 2. Le Commissioni di lavoro relazionano all'Assemblea il risultato del loro lavoro per la discussione e l'eventuale approvazione. 3. Le Commissioni di lavoro possono avvalersi del supporto di esperti esterni, senza oneri per la Civica Amministrazione.  

Articolo 8 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea

1. In qualsiasi momento le Associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta possono comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere dalla Consulta. 2. Le associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta sono escluse dalla Consulta stessa nei seguenti casi: a) scioglimento dell'Associazione; b) il venir meno di uno o più requisiti indicati all'articolo 4; c) l'assenza non giustificata alle sedute dell'Assemblea, per più di tre volte consecutive. La comunicazione dei motivi che impediscono la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, devono essere fatte pervenire in forma scritta al Presidente, prima dell'inizio della seduta; in tal caso l'Associazione esclusa può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'articolo 4. 3. In caso di esclusione, l'Associazione può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'articolo 4. 4. Sia in caso di recesso sia in caso di esclusione, il Presidente ne da comunicazione scritta al Dirigente del Settore competente il quale, previa verifica della documentazione, provvede alla cancellazione dell'Associazione con determina. 5. Il Dirigente del Settore competente richiede al Presidente, almeno una volta all'anno, la verifica delle circostanze che possono determinare l'esclusione di Associazioni dalla Consulta al fine di provvedere alla cancellazione.

Articolo 9 - Diritti e doveri

1. Le Associazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto: a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta; b) a partecipare, mediante i propri rappresentanti designati ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto; c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti designati, alle cariche elettive. 2. Le Associazioni che fanno parte della Consulta hanno il dovere: a) di osservare il presente Regolamento e le deliberazioni adottate dall'Assemblea; b) di mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi della Consulta.  

Articolo 10 - Funzionamento della Consulta

1. La Consulta ha sede presso la Civica Amministrazione. 2. Le riunioni delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di lavoro si svolgono presso locali messi a disposizione gratuitamente dalla Civica Amministrazione, che possono essere individuati anche in locali assegnati alle Circoscrizioni, previo accordo con le Circoscrizioni stesse. 3. Il Presidente e il Vicepresidente possono utilizzare gratuitamente, previa richiesta al dirigente del Settore competente o suo delegato, la fotocopiatrice e il fax, per attività strettamente connesse ai lavori della Consulta. 4. Il Settore competente, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione con la Consulta e in particolare provvede a: - compilare ed aggiornare l'elenco delle Associazioni che fanno parte della Consulta nonché l'elenco dei rappresentati e loro sostituti; - effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno otto giorni di anticipo tramite fax o posta elettronica; in caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore prima della riunione; - archiviare i verbali delle Assemblee e conservare ogni altra documentazione consegnata dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Segretario; - mettere a disposizione del Presidente e del Vicepresidente la documentazione e le informazioni necessarie, richieste dal Presidente o Vicepresidente almeno dieci giorni lavorativi, ridotti a 5 in caso di pareri urgenti, prima della consegna, per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni di Lavoro.  

Articolo 11 - Modifica del Regolamento

1. Con deliberazione dell'Assemblea approvata con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del presente Regolamento.  

Articolo 12 - Norme Transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.