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Gli animali nella Costituzione italiana

Il Parlamento ha approvato modifiche al dettato costituzionale con una percentuale di voti favorevoli che rende effettivi da subito i cambiamenti senza che debbano essere sottoposti a referendum.

L’articolo su cui si è intervenuti è il 9 della Carta  Costituzionale che adesso recita così:

“Articolo  9- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di tutela degli animali”.

È una innovazione importante che è stata salutata da varie parti con soddisfazione perché era da tempo che si chiedeva l’inserimento della tutela degli animali nella Costituzione italiana.

Leggendo l’articolo si nota tuttavia una differenza di formulazione poiché ambiente, biodiversità e ecosistemi sono tutelati per principio senza alcuna specificazione particolare, invece la tutela degli animali è “disciplinata” dalla legge dello Stato che deve indicare i modi e le forme di tale tutela.

Cioè la tutela non può essere intesa in senso generale ma solo come indirizzo per una ulteriore legge nazionale che in questo modo indicherà i confini da rispettare per esplicare l’effettiva azione scritta nella Costituzione.

La tutela pertanto non sarà assoluta ma delimitata da strumenti legislativi successivi.

Si può fare un paragone con un documento recentemente pubblicato a cura delle London School of Economics and Political Science che, con una copiosissima bibliografia, presenta elementi per giudicare dell’attribuzione di esseri senzienti ai crostacei: il documento dando una risposta positiva alla domanda, specifica però che l’essere giudicati senzienti non pregiudica la possibilità di usare gli animali, solo sottolinea i punti di maggiore sofferenza indicando soluzioni per migliorare la situazione.

I due documenti, il testo legislativo e il documento scientifico, ricordano chiaramente che il punto fondamentale è l’uso degli animali: nella nostra società la loro presenza è collegata direttamente ad un’utilità al momento insostituibile e preservare la loro funzione è una finalità che al momento nessuna legge può superare.

Certamente la modifica costituzionale è comunque un passo importante e ricorda in parte quanto avvenuto con la pubblicazione della legge 189/04 sul maltrattamento; oggi come allora servirà il lavoro nella società per dare sempre più forza applicativa al testo appena licenziato.

 

Enrico Moriconi, medico veterinario, è Garante per i Diritti degli Animali della Regione Piemonte


10 febbraio 2022